Normativa sul Diritto D'Autore

Il diritto d'autore è l'istituto giuridico che tutela i risultati dell'attività intellettuale attraverso il riconoscimento all’autore dell’opera di una serie di diritti, sia di carattere morale che patrimoniale.

Questi diritti sorgono in capo all’autore con la creazione dell’opera e l’acquisizione del diritto è dato dal solo fatto della creazione dell’opera (che però deve essere in qualche modo espressa formalmente), senza che siano richiesti ulteriori atti o fatti o formalità, quali possono essere la pubblicazione dell’opera, un deposito o una registrazione

Il sistema delle fonti del diritto d’autore è molto articolato, sia a livello internazionale che nazionale. In ambito internazionale, allo scopo di armonizzare la materia, per favorire la circolazione dei beni e la creazione del mercato comune, sono stati stipulati una serie di Trattati internazionali, a partire dalla Convenzione di Berna I (che costituisce la principale fonte internazionale in materia di diritto d’autore) nella sua ultima revisione del 1971, alla quale si legano i trattati WIPO del 1996 e sono state emanate molte direttive comunitarie. A livello nazionale, manca nella nostra Costituzione un qualsiasi accenno esplicito alla tutela del diritto d’autore. Le principali leggi italiane in materia di diritto d’autore sono: il Codice civile; il Codice penale; la Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e successive modificazioni”; il Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369 “Regolamento per l’esecuzione della Legge 22 aprile 1941 n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”; la Legge 5 febbraio 1992, n. 93 “Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro”; la Legge 18 agosto 2000, n. 248 “Nuove norme di tutela del diritto d’autore”. Infine di particolare rilevanza anche il Regolamento dell’Autorità Garante per le Comunicazioni in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

Secondo l’art. 2575 del Codice Civile e l’art. 1 della legge sul diritto d’autore (l.d.a.) sono oggetto del diritto d’autore: “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze (questo riferimento manca però all’art 1 della legge sul diritto d’autore), alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Al secondo comma dell’art. 1 l.d.a. è stabilito: “sono altresì protetti i programmi per elaboratore… e le banche di dati”. L’art. 2 della legge precisa poi nel dettaglio quali sono le opere comprese nella protezione. A tale proposito è importante rilevare come dottrina e giurisprudenza considerino meramente esemplificativo il carattere dell’elencazione. Ciò consente di comprendere nella protezione categorie di opere non espressamente previste dal legislatore.

Per poter essere protetta dal diritto d’autore un’opera dell’ingegno deve avere carattere creativo, deve cioè essere originale. Il requisito della creatività/originalità può essere inteso in due sensi diversi:

- in senso soggettivo, come contributo personale dell’autore (la c.d. impronta personale dell’autore);

- in senso oggettivo, nel senso che un’opera può essere considerata originale laddove essa non costituisca una semplice copia di una creazione preesistente.

Per godere di tutela, è necessario che l’opera frutto di una attività creativa si manifesti in una forma percepibile, che non rimanga a livello di mero pensiero. Tuttavia non occorre che l’opera sia necessariamente fissata su un supporto materiale, essendo sufficiente (ad esempio per le opere letterarie) una comunicazione orale (ad es. la lezione agli studenti esposta dal docente in forma orale).

I diritti riconosciuti dal Diritto D’autore sono sia di carattere morale (riguardanti la tutela della personalità di autore) che patrimoniale (riguardanti l’utilizzo economico dell’opera creata):

I diritti patrimoniali d’autore: la legge riconosce all’autore un diritto onnicomprensivo di utilizzazione economica. L’autore ha infatti il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti determinati dalla legge sul diritto d’autore. L’autore può esercitare i diritti esclusivi tipici previsti dalla legge, quali il diritto di pubblicazione, il diritto di riproduzione in più esemplari dell’opera (ivi compreso il diritto di registrazione meccanica a mezzo apparecchi riproduttori di suoni o di voci), il diritto di trascrizione dell’opera orale, il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico, il diritto di comunicazione al pubblico e, nello specifico, il diritto di radiodiffusione, il diritto di distribuzione, il diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta, il diritto di noleggio e di dare in prestito, il diritto di modificazione. I diritti tipici sopra menzionati sono indipendenti tra loro e il titolare può esercitarli sia congiuntamente che disgiuntamente e con riferimento all’intera opera o a ciascuna delle sue parti. La durata dei diritti di utilizzazione economica è stabilita, dall’art. 25 legge sul diritto d’autore, per tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

I diritti morali: lo scopo del diritto morale è quello di proteggere la personalità dell’autore quale si manifesta nella sua opera. Il diritto morale si estrinseca in alcune facoltà, quali: - il diritto di rivendicare la paternità dell’opera, ovvero il diritto di un soggetto di essere riconosciuto come autore dell’opera da lui realizzata, di rivendicarne in qualunque momento la paternità contro eventuali atti di usurpazione e di opporsi ai tentativi di falsa attribuzione della paternità di un’opera di cui non sia autore e, nel caso di opera anonima, di rivelarla.

I diritti morali sono inalienabili e intrasmissibili, mentre i diritti patrimoniali possono essere trasferiti liberamente da parte dei loro titolari. La legge sul diritto d’autore disciplina il trasferimento dei diritti di utilizzazione dell’opera dell’ingegno (la c.d. cessione dei diritti d’autore) fornendo alcune regole di carattere generale. La trasmissione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera anche se può essere orale, deve essere provata per iscritto. Pertanto è sempre opportuno predisporre per iscritto i contratti di trasferimento dei diritti patrimoniali d’autore.

Nell’ambito della generale nozione di trasferimento bisogna distinguere due ipotesi diverse:

- la cessione dei diritti (ossia il trasferimento della loro titolarità) ove il l’autore, tramite il contratto di cessione del diritto, trasferisce la definitiva titolarità dei diritti e non potrà più esercitarli;

- la licenza dei diritti (ossia il trasferimento del loro esercizio). Con il contratto di licenza, l’autore trasferisce il mero esercizio di tutti o di alcuni diritti patrimoniali, ma rimane titolare dei diritti sull’opera, per cui, allo scadere del contratto, riacquisterà la pienezza delle facoltà di godimento economico dell’opera.

Sia la cessione che la licenza possono essere totali o parziali (cioè riguardare tutti i diritti patrimoniali o solo alcuni di essi). Inoltre la licenza può avere carattere esclusivo o non esclusivo, con la conseguenza che nel secondo caso più soggetti saranno legittimati ad esercitare gli stessi diritti sull’opera.